La Convenzione G.E.O.

CONVENZIONE PER IL RINNOVO ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELL’ORIENTAMENTO
GEO
 
PREMESSO 

A) Che con Convenzione datata 13/07/2000 è stato istituito il “Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento GEO tra le Università di Siena, Torino, Lecce, Udine, Catania, L’Aquila, Modena e Reggio Emilia e Pavia, con lo scopo di individuare conoscenze rilevanti che possano essere utili per le decisioni in autonomia delle scuole e delle università. Tali conoscenze risultano dalle ricerche e dalle riflessioni teoriche realizzate in diversi ambiti disciplinari e richiedono una stretta collaborazione tra università, scuole, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di renderle utilizzabili;

B) Che successivamente con un atto aggiuntivo ha aderito l’Università di Napoli Federico II;

C) Che essendo l’originaria Convenzione Istitutiva non rispondente del tutto alla normativa sui Centri di cui si è dotato l’Ateneo Senese (Sede amministrativa del Centro), si è dunque ravvisata la necessità di provvedere alla stesura di una nuova Convenzione che regolamenti le attività del Centro in oggetto in sintonia con le normative vigenti, modificando alcuni articoli;

D) Che pertanto è stato necessario stipulare una nuova Convenzione con validità di 6 anni con decorrenza dal momento della sottoscrizione tra gli Atenei aderenti.

E) Che le Università di Bari, Brescia, Camerino, Trento e Calabria hanno espresso l’interesse ad aderire al Centro GEO.

F) Che è stata individuata come nuova sede di GEO l’Università degli Studi di Udine.

G) Che pertanto è necessario stipulare una nuova Convenzione tra le Università di L’Aquila, Bari, Brescia, Calabria, Camerino, Napoli, Pavia, Salento, Siena, Trento, Udine con decorrenza dal momento di sottoscrizione del legale rappresentante.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Scopi del Centro
1. Il Centro si propone di:
a) individuare conoscenze affidabili riguardanti le caratteristiche generali della condizione giovanile in varie età, i mutamenti degli aspetti sociali ed organizzativi delle istituzioni educative, e i processi di orientamento e di passaggio della formazione al lavoro. Tali conoscenze sono considerate elementi utili nei processi decisionali che sono richiesti dallo sviluppo dell’autonomia;
b) individuare le modalità più opportune per la definizione dei bisogni di conoscenze su realtà particolari, nelle situazioni locali;
c) stimolare l’elaborazione e la diffusione di metodologie per la rilevazione e l’uso di conoscenze utili per le decisioni;
d) individuare, affrontare e rendere visibili soluzioni a problemi rilevanti individuati da singole università e scuole nell’ambito della sperimentazione o della realizzazione dell’autonomia tra le quali problematiche relative ai giovani, ai processi educativi, all’orientamento, alla didattica, alla formazione insegnanti, all’apprendimento permanente, ed in genere alle strategie degli atenei ivi compresa la Terza Missione;
e) creare occasioni di aggregazione, di scambio di esperienze e di interazioni su questioni rilevanti tra ricercatori di vari ambiti disciplinari e persone responsabili dei processi educativi.
 
Art.2 – Afferenze ed adesioni al Centro
1. Afferiscono al Centro i docenti in rappresentanza delle Università convenzionate, nonché altri docenti e ricercatori di tali Università, qualora essi siano impegnati su specifici progetti approvati dal Consiglio Scientifico. Possono realizzare rapporti di collaborazione con il Centro anche altre Università, Centri di Ricerca, Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e istituzioni Private, in riferimento a specifici progetti. Tali rapporti di collaborazione saranno formalizzati mediante appositi atti. Il Centro è regolato dalla seguente normativa che costituisce, nella sua interezza, lo Statuto del Centro e il suo Regolamento.
 
Art.3 – Sede del Centro e strutture decentrate
Il Centro ha sede, ai suoi fini amministrativi ed organizzativi, presso Università degli Studi di Udine e si avvale delle strutture identificate dai rispettivi Rettori, presso ciascuna delle Università che costituiscono il Centro. Strutture decentrate possono essere create presso Dipartimenti o enti di Ricerca delle Università che sottoscrivono la presente Convenzione o dalle Università e dalle istituzioni che aderiscono al Centro in riferimento a specifici progetti.
 
Art.4 – Organi del Centro
1. Sono organi del Centro il Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Direttore.
 
Art.5 – Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico dura in carica un triennio ed è composto da un docente rappresentante per ciascuna delle Università che costituiscono il Centro, nominato con Decreto dal rispettivo Rettore. Il Consiglio Scientifico può inoltre cooptare con maggioranza qualificata dei 2/3 ulteriori componenti tra rilevanti personalità ed esperti anche di nazionalità straniera.
2. Il Consiglio Scientifico propone le linee generali dell’attività del Centro ed in particolare elabora programmi relativi all’attività scientifica.
3. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all’anno e comunque quando la convocazione venga richiesta da almeno 3 membri del Centro. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di 7 giorni e le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri. In caso di impossibilità di partecipare da parte di un membro è ammessa la delega ad un altro membro.
 
Art.6 – Consiglio Direttivo
1. È composto da un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate, nominato con Decreto del rispettivo Rettore, e inoltre dal Direttore e dal Vice Direttore.
2. Esso dura in carica un triennio. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo redige e modifica a maggioranza qualificata dei 2/3 il Regolamento del Centro, elegge al proprio interno il Direttore del Centro, di norma nella persona di un professore di ruolo a tempo pieno ed un Vice Direttore, approva i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro, delibera su ogni argomento propostogli dal Direttore che cura la stesura dell’ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione dei bilanci almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti. Le cariche di rappresentante dell’Università di appartenenza nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio Scientifico possono essere assunte dalla stessa persona.
 
Art.7 – Il Direttore
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, è nominato per un triennio dal Rettore dell’Università sede del Centro e può essere rieletto. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: rappresenta con mandato il Centro; convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Consiglio Direttivo; predispone e sottopone al Consiglio Direttivo, per l’esame e l’approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Scientifico e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di impedimento o assenza del Direttore le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal Vice Direttore. Il Vice Direttore è nominato con le stesse modalità e la stessa durata del Direttore.
 
Art.8 – Finanziamenti e gestione amministrativa
1. Il Centro e le sue eventuali strutture decentrate operano mediante finanziamenti che possono eventualmente pervenire di volta in volta: dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano, dal Ministero del Lavoro, da Enti pubblici e privati, da Fondazioni e dalle Università che costituiscono il Centro o sono ad esso collegate in riferimento a progetti specifici.
2. Alcuni dei finanziamenti destinati da ciascuna istituzione potranno essere utilizzati e rendicontati dalla stessa istituzione, in relazione ad un’attività specifica parte di un progetto concordato e realizzato in modo coordinato.
L’impiego di queste somme sarà deciso dal Consiglio Direttivo e sarà realizzato e rendicontato attraverso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Informatiche, Matematiche e Fisiche dell’Università degli Studi di Udine.
3. Ciascuna delle Università convenzionate o aderenti al Centro dovrà trasferire all’Università di Udine/sede amministrativa ed organizzativa del Centro la somma di Euro 800,00 ogni anno per il funzionamento degli organi collegiali e per le attività del Centro e per la realizzazione di modalità e strutture (anche informatiche) di comunicazione e di collegamento fra i membri del Centro. Sono esonerate dal pagamento della quota annuale l’Università cui afferisce il Direttore e l’Università che si fa carico della gestione amministrativa del Centro.
4. Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti.
 
Art.9 – Gestione patrimoniale
1. Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati al Centro stesso ai sensi del precedente art.8. L’uso delle attrezzature comuni è determinato come indicato nell’art.8 della presente Convenzione. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature designate in uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università che costituiscono il Centro.
2. Con riferimento a specifici progetti il Centro si avvale di attrezzature di Università e Istituzioni con le quali il Centro ha rapporti di collaborazione.
 
Art.10 – Modifiche della Convenzione
1. Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere prese all’unanimità dal Consiglio Direttivo, comunicate alle istituzioni che costituiscono il Centro nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali affinché si provveda alla ratifica delle modifiche tramite i rispettivi organi deliberanti.
2. La presente Convenzione ha validità di 6 anni in 6 anni e si considera rinnovabile tramite delibera del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario GEO e delle Università convenzionate almeno 6 mesi prima della scadenza della Convenzione, qualora non venga disdetta dalle istituzioni partecipanti almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro.
3. È fatta salva, comunque, per ciascuna delle Università consorziate la possibilità di recedere dalla presente Convenzione mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Centro almeno 3 mesi prima della scadenza di ogni anno; in tal caso cesserà l’obbligo per l’Università di corrispondere la quota annuale di funzionamento.
4. Nel caso della disdetta della Convenzione la divisione patrimoniale di cui all’art.9, comma 1 del presente Statuto, viene demandata ad un collegio arbitrale composto ed operante ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile Italiano.
 
Art. 11 Registrazione – Spese di bollo
Il presente atto, firmato, si compone di n. 5 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta, con autorizzazione n.59443/2015 ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, in modo virtuale dall’Università degli Studi di Udine che provvederà al pagamento”.
 
ART. 12 – Trattamento dati
L’Università e la Fondazione autorizzano il trattamento anche informatico dei propri dati per le sole finalità della convenzione in oggetto, in conformità alla vigente normativa sul trattamento dei dati.
 
ART. 13 – Foro competente
In caso di controversia, sorta in dipendenza dell’esecuzione, inadempimento o interpretazione del presente atto, il Foro competente è quello di Udine.
 
ART. 14 - Riservatezza
Le Parti si obbligano per sé e per ogni proprio dipendente o collaboratore al vincolo della “Riservatezza e segretezza”.
 
ART. 15 – Tutela proprietà intellettuale
1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
2. Il consiglio scientifico valuta l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione e comunque nel rispetto dei diritti non patrimoniali dei singoli aderenti o collaboratori, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.
 
ART. 16 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
3. Le modalità relative all’elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.
 
ART. 17 – Entrata in vigore
La presente Convenzione entra in vigore con la firma dei sottoscrittori.

ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE PER IL RINNOVO ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELL’ORIENTAMENTO
GEO


TRA


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA – Via Giovanni Falcone,25 – 67100 Coppito (AQ)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “Aldo Moro” – Piazza Umberto I 70121
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – Piazza Mercato, 15 20121 Brescia
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, Rende (CS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO – Piazza Cavour, 19/F 62032 Camerino (MC)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II –Corso Umberto I 80138 Napoli
UNIVERSITÀ DI PAVIA – Strada Nuova, 65 27100 Pavia
UNIVERSITÀ DEL SALENTO – Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – Via Calepina, 14 38122 Trento
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Via Palladio, 8 33100 Udine


E


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (MI)


PREMESSO
A) Che con Convenzione datata 13/07/2000 è stato istituito il “Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento GEO tra le Università di Siena, Torino, Lecce, Udine, Catania, L’Aquila, Modena e Reggio Emilia e Pavia, con lo scopo di individuare conoscenze rilevanti che possano essere utili per le decisioni in autonomia delle scuole e delle università. Tali conoscenze risultano dalle ricerche e dalle riflessioni teoriche realizzate in diversi ambiti disciplinari e richiedono una stretta collaborazione tra università, scuole, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di renderle utilizzabili;
B) che successivamente, con atti aggiuntivi, vi hanno aderito altre Università;
C) che, a seguito delle nuove adesioni, si è reso necessario stipulare una nuova Convenzione;
D) che l’attuale Convenzione è stata stipulata in data 17/01/2017;
E) che l’attuale sede di GEO è l’Università degli Studi di Udine;
F) che l’Università di Milano Bicocca ha espresso l’interesse ad aderire a GEO ed il Consiglio Direttivo ha espresso parere favorevole in data 27/01/2020.


SI CONVIENE E STIPULA


Con il presente addendum, l’adesione dell’Università di Milano Bicocca alla Convenzione per il rinnovo ed il funzionamento del Centro Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile dell’organizzazione delle istituzioni educative e dell’orientamento GEO stipulata in data 17/01/2017 (delibera del Consiglio GEO per l’adesione del 27/01/2020).


Il presente atto è sottoscritto digitalmente da tutti gli Atenei aderenti alla Convenzione.